Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.

CAPO IX

Opere di competenza della Regione

Art. 50

(Disposizioni generali)

(3)

1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento. La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.

(1)(6)

2. Le funzioni relative ai lavori pubblici di competenza della Regione sono esercitate dalle direzioni regionali competenti alla gestione della spesa per la realizzazione dei lavori medesimi. Le funzioni consultive e le funzioni in materia di sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici sono esercitate dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.

(7)

3. Le funzioni del responsabile unico del procedimento sono svolte dal direttore centrale o del servizio competente per materia ovvero dal personale in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.

(4)(5)(8)(9)

4. La Giunta regionale approva il progetto preliminare di lavori pubblici; il direttore del servizio competente per materia approva il progetto definitivo ed esecutivo, nonché la perizia sommaria di spesa delle opere da eseguirsi in economia. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto preliminare al direttore regionale competente per materia e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario.

(2)

5. L'approvazione del progetto definitivo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

6. La realizzazione dei lavori in economia è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 4. Sino all'emanazione del regolamento medesimo si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del rispetto dei limiti di importo, per i lavori di competenza della Regione realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri del personale.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 5, lettera f), L. R. 11/2009

Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 5, lettera g), L. R. 11/2009

Vedi anche quanto disposto dall'art. 33, comma 2, L. R. 3/2011

Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012

Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 2, lettera a), L. R. 13/2014

Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 2, lettera b), L. R. 13/2014

Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 2, lettera c), L. R. 13/2014

Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 10, L. R. 13/2019

Art. 50 bis

(Delegazione amministrativa interorganica)

(1)

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Amministrazione regionale può realizzare o gestire opere pubbliche tramite le proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali opere pubbliche.

Note:

Articolo aggiunto da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 27/2012

Art. 51

(Delegazione amministrativa intersoggettiva)

(1)(4)(14)(15)(20)(26)(28)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3, anche mediante modifica delle delegazioni amministrative intersoggettive già in essere.

(10)(18)

1 ter. Limitatamente alle opere di cui al comma 3, lettera d), la Giunta regionale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.

(25)

1 quater. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3.

(27)

2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

a) Enti locali e loro consorzi;

b) consorzi di bonifica;

c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;

d) consorzi tra enti pubblici;

e) società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;

f) società a prevalente partecipazione regionale;

g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

(6)

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;

b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;

c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;

d) lavori in materia di viabilità e trasporti;

e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

(5)

5. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

(12)

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;

a bis) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare;

b) l'acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;

c) l'approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente;

d) (SOPPRESSA);

e) la partecipazione dell'Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;

f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione regionale delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;

g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario;

h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;

i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

(2)(3)(7)(8)(11)(13)(19)(21)(22)(24)

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.

(29)

9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'elenco delle opere già affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

10 bis. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.

(9)

10 ter.

( ABROGATO )

(16)(23)

10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.

(17)

Note:

Articolo interpretato da art. 13, comma 16, L. R. 12/2003

Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 2, L. R. 15/2004

Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 75, L. R. 1/2005

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, L. R. 4/2005

Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 25/2005

Parole soppresse al comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006

Parole soppresse al comma 7 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006

Parole sostituite al comma 7 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006

Comma 10 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006

10  Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 80, L. R. 17/2008

11  Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 81, L. R. 17/2008

12  Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 5, lettera h), L. R. 11/2009

13  Lettera a bis) del comma 7 aggiunta da art. 1, comma 5, lettera i), L. R. 11/2009

14  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 9, L. R. 24/2009

15  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera i quater), L. R. 24/2009

16  Comma 10 ter aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010

17  Comma 10 quater aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010

18  Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 3, comma 16, L. R. 11/2011

19  Parole aggiunte alla lettera g) del comma 7 da art. 4, comma 76, L. R. 11/2011

20  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 56, L. R. 18/2011

21  Lettera b) del comma 7 interpretata da art. 251, comma 1, L. R. 26/2012

22  Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 27/2012

23  Comma 10 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera d), L. R. 27/2012

24  Integrata la disciplina della lettera g) del comma 7 da art. 3, comma 3, L. R. 5/2013

25  Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 10, L. R. 6/2013

26  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, comma 6, L. R. 3/2015

27  Comma 1 quater aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 25/2015

28  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 14/2016

29  Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 8, L. R. 24/2016

Art. 51 bis

(Delegazione amministrativa intersoggettiva di interventi di manutenzione ordinaria)

(1)

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva sono esclusi dalla programmazione triennale e dall'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 e sono attuati secondo le modalità di cui al presente articolo.

(2)

2. La Giunta regionale approva anche per stralci successivi l'elenco annuale dei lavori di manutenzione ordinaria da attuare attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva.

3. I soggetti delegatari presentano solamente il progetto preliminare che è approvato dal direttore del Servizio competente.

4. All'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario si procede sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario.

(3)(5)

5. La delegazione si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

5 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.

(6)

6.

( ABROGATO )

(4)

7. Con il provvedimento di delegazione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di delegazione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

Note:

Articolo aggiunto da art. 5, comma 65, L. R. 12/2009

Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 77, L. R. 11/2011

Comma 4 sostituito da art. 5, comma 24, lettera e), L. R. 27/2012

Comma 6 abrogato da art. 5, comma 24, lettera f), L. R. 27/2012

Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 3, L. R. 5/2013

Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 25/2015