Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 58

(Finanziamento a soggetti a partecipazione pubblica)

1. Ai soggetti privati a partecipazione pubblica che realizzano lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56 e 57.

2. Per soggetti privati a partecipazione pubblica si intendono quelli il cui capitale sociale sia posseduto in misura anche non maggioritaria, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.

3. Per le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento sono fatte salve le diverse disposizioni di settore.