Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 51 ter

(Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali)

(1)

1. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.

2. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6 ovvero in amministrazione diretta.

(3)

3. Limitatamente alle opere di cui al comma 6, lettera d), la Giunta comunale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.

4. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dalla Giunta comunale a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 6.

5. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

a)

( ABROGATA )

b) consorzi tra enti pubblici;

c)

( ABROGATA )

d) enti e consorzi per lo sviluppo economico e industriale;

d bis) Enti di decentramento regionale;

d ter) le Comunità, le Comunità di montagna e la Comunità Collinare di cui agli articoli 6, 7 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).

(2)(4)(5)(10)

6. Ai soggetti di cui al comma 5 possono essere delegati:

a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;

b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;

c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;

d) lavori in materia di viabilità e trasporti;

e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna;

f) lavori di manutenzione straordinaria di opere pubbliche o di uso pubblico;

g) opere o lavori con esclusiva finalità di pubblico interesse in genere o da acquisire al patrimonio indisponibile della Regione o dell'ente locale.

7. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta comunale solamente nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta comunale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

8. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 7 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

9. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

10. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

a) l'eventuale predisposizione, a cura del soggetto delegatario, dei progetti;

b) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto di fattibilità tecnico - economica;

c) l'acquisizione da parte del soggetto delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;

d) l'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta comunale;

e) la partecipazione dell'Amministrazione delegante alla vigilanza sui lavori;

f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta comunale;

g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario;

h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;

i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

(6)(7)

11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con provvedimento dell'ente delegante. Nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali, la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con decreto del Presidente della Regione.

(8)

12.

( ABROGATO )

(9)

13. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 6/2019

Lettera d bis) del comma 5 aggiunta da art. 36, comma 1, L. R. 21/2019

Parole aggiunte al comma 2 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020

Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020

Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020

Parole soppresse al comma 10 da art. 48, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020

Parole sostituite alla lettera b) del comma 10 da art. 48, comma 1, lettera d), L. R. 13/2020

Comma 11 sostituito da art. 48, comma 1, lettera e), L. R. 13/2020

Comma 12 abrogato da art. 48, comma 1, lettera f), L. R. 13/2020

10  Lettera d ter) del comma 5 aggiunta da art. 5, comma 93, L. R. 13/2023