Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 51 bis

(Delegazione amministrativa intersoggettiva di interventi di manutenzione ordinaria)

(1)

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva sono esclusi dalla programmazione triennale e dall'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 e sono attuati secondo le modalità di cui al presente articolo.

(2)

2. La Giunta regionale approva anche per stralci successivi l'elenco annuale dei lavori di manutenzione ordinaria da attuare attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva.

3. I soggetti delegatari presentano solamente il progetto preliminare che è approvato dal direttore del Servizio competente.

4. All'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario si procede sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario.

(3)(5)

5. La delegazione si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

5 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.

(6)

6.

( ABROGATO )

(4)

7. Con il provvedimento di delegazione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di delegazione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

Note:

Articolo aggiunto da art. 5, comma 65, L. R. 12/2009

Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 77, L. R. 11/2011

Comma 4 sostituito da art. 5, comma 24, lettera e), L. R. 27/2012

Comma 6 abrogato da art. 5, comma 24, lettera f), L. R. 27/2012

Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 3, L. R. 5/2013

Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 25/2015