Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 50

(Disposizioni generali)

(3)

1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento. La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.

(1)(6)

2. Le funzioni relative ai lavori pubblici di competenza della Regione sono esercitate dalle direzioni regionali competenti alla gestione della spesa per la realizzazione dei lavori medesimi. Le funzioni consultive e le funzioni in materia di sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici sono esercitate dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.

(7)

3. Le funzioni del responsabile unico del procedimento sono svolte dal direttore centrale o del servizio competente per materia ovvero dal personale in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.

(4)(5)(8)(9)

4. La Giunta regionale approva il progetto preliminare di lavori pubblici; il direttore del servizio competente per materia approva il progetto definitivo ed esecutivo, nonché la perizia sommaria di spesa delle opere da eseguirsi in economia. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto preliminare al direttore regionale competente per materia e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario.

(2)

5. L'approvazione del progetto definitivo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

6. La realizzazione dei lavori in economia è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 4. Sino all'emanazione del regolamento medesimo si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del rispetto dei limiti di importo, per i lavori di competenza della Regione realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri del personale.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 5, lettera f), L. R. 11/2009

Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 5, lettera g), L. R. 11/2009

Vedi anche quanto disposto dall'art. 33, comma 2, L. R. 3/2011

Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012

Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 2, lettera a), L. R. 13/2014

Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 2, lettera b), L. R. 13/2014

Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 2, lettera c), L. R. 13/2014

Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 10, L. R. 13/2019