Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Disciplina organica dei lavori pubblici.
Art. 18
(Procedure di scelta del contraente)
1. Le procedure di scelta del contraente sono:
a) la procedura aperta;
b) la procedura ristretta;
c) la procedura ristretta semplificata;
d) l'appalto-concorso;
e) la procedura negoziata.
2. La procedura aperta è la procedura in cui ogni imprenditore in possesso dei requisiti di qualificazione può presentare un'offerta; la procedura ristretta è la procedura in cui soltanto gli imprenditori che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta; la procedura ristretta semplificata è la procedura in cui soltanto gli imprenditori direttamente invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta; l'appalto-concorso è la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori e indicano le condizioni alle quali sono disposti a eseguirlo; la procedura negoziata è la procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
(1)
3. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o a elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha a oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.
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Note:1 Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 9/2006
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 2, L. R. 9/2006