Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina organica dei lavori pubblici.
CAPO II
 Organizzazione, programmazione e progettazione
Art. 5
 (Responsabile unico del procedimento)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l'obiettivo di dotarsi di adeguate strutture tecnico - operative in armonia con i principi generali dell'ordinamento in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, nonché secondo quanto disposto dal presente capo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, secondo i propri ordinamenti, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, i tempi di realizzazione del programma e il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala all'amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari da qualsiasi vincolo; fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
8. Qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati, l'amministrazione può nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 6.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 13, comma 2, L. R. 12/2003
Art. 7
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.
3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.
5. Nel programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 16, comma 10, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.
6. Il programma e l'elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante; l'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili. Tale disposizione non si applica alla Regione.
7. L'individuazione nel programma dell'intervento costituisce presupposto per l'avvio delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.
10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. A tale fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. Per la programmazione dei lavori pubblici delle Aziende per i servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modificazioni.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 13, comma 3, L. R. 12/2003
2 Parole aggiunte al comma 10 da art. 13, comma 3, L. R. 12/2003
3 Comma 10 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 9/2006
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 29, L. R. 24/2009
5 Derogata la disciplina del comma 8 da art. 3, comma 32, L. R. 24/2009
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 3, L. R. 25/2016
7 Comma 4 abrogato da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017
Art. 8
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale, ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino a un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. Sono altresì descritti i criteri di progettazione dei lavori finalizzati alla sicurezza, con l'indicazione della relativa spesa.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, nonché di apposito piano di manutenzione dell'opera, delle sue parti e dei relativi costi.
6. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e loro coordinamento in fase esecutiva, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
7. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 31, comma 2, L. R. 17/2006
2 Parole aggiunte al comma 8 da art. 1, comma 5, lettera a), L. R. 11/2009
3 Comma 8 ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dall'art. 1, comma 5, lett. a), L.R. 11/2009 a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale disposizione, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 221/2010.
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 239, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 239, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6 Parole sostituite al comma 9 da art. 239, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
Art. 9
 (Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 4, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).
6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati negli atti di affidamento, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e, in presenza di più prestazioni specialistiche, con l'individuazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le stesse. Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento, l'affidatario non può affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
10. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti possono valutare la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
11. Gli affidamenti di cui ai commi 9 e 10 sono ulteriormente disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 4.
12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative a essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 13, comma 4, L. R. 12/2003
2 Comma 13 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 12/2003
3 Comma 9 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 9/2006
4 Comma 9 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 9/2006
5 Comma 9 bis sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 2/2009
6 Comma 9 ter aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
7 Comma 9 quater aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
8 Comma 9 quinquies aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
9 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 56, L. R. 18/2011
10 Parole aggiunte al comma 14 da art. 4, comma 95, L. R. 14/2012
Art. 10
 (Sicurezza nei cantieri)
1. Il piano di sicurezza e coordinamento, di cui al decreto legislativo 494/1996 e successive modificazioni, è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere. Alla progettazione preliminare è allegata una relazione illustrativa contenente le prime indicazioni tecniche ed economiche per la successiva stesura del piano di sicurezza. La progettazione definitiva ed esecutiva è corredata di un computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. Nel piano sono indicati tempi, modalità e procedure per l'attuazione, la contabilizzazione e la liquidazione dei relativi lavori.
2. Le iniziative e le segnalazioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono comunicate al responsabile unico del procedimento per i provvedimenti di competenza, che devono assicurare la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere con le Aziende per i servizi sanitari, con i Comitati paritetici territoriali e con gli altri organismi preposti alla vigilanza intese mirate alla organizzazione di forme di controllo sistematico in cantiere, anche mediante l'utilizzo della banca dati degli appalti pubblici, di cui all'articolo 38.
4. Per i lavori pubblici fruenti di incentivi trova applicazione l'articolo 64.
5. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 40, cura la diffusione della conoscenza della materia e adotta misure per l'acquisizione di adeguati livelli qualitativi di sicurezza presso gli operatori del settore. A tal fine predispone specifici piani annuali di attività.
Art. 10 bis
1. In ogni procedura di affidamento di lavori e fornitura di servizi, nei bandi di gara o nei capitolati speciali va osservato:
a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori e fornitura di servizi, compresi i soci-lavoratori, anche se assunti fuori dalla Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore firmati dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative che si intende impiegare e da eventuali accordi regionali, provinciali, territoriali di riferimento, vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi fin dal primo giorno di inizio dei lavori alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste;
b) l'osservanza integrale delle norme in materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, nonché di ulteriori norme da definire, mediante specifiche intese con le parti sociali, in relazione alla specificità dell'appalto attraverso forme di contrattazione d'anticipo;
c) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
d) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente;
e) fermo restando il disposto dell'articolo 32, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di documento di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.
2. In sede di offerta il concorrente deve comunque dar conto del rispetto di quanto previsto al comma 1 e delle normative nazionali e regionali vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.
3. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
4. Qualora il concorrente sia una cooperativa, nell'ambito delle autocertificazioni relative ai requisiti di ammissione, deve dichiarare che a favore dei soci lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto si applica quanto previsto dal presente articolo a favore dei dipendenti, senza differenza alcuna.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 154, comma 1, L. R. 17/2010
2 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 240, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 11
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti di cui all'articolo 3, fatte salve le eccezioni ivi previste.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme della presente legge. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all'interno del quadro economico dell'opera. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono corrisposte all'Ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 5, L. R. 9/2008
2 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 9, L. R. 12/2009
3 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 12/2009
4 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 7, L. R. 12/2010
5 Articolo interpretato da art. 6, comma 54, L. R. 18/2011
6 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 70, L. R. 14/2012
7 Comma 3 interpretato da art. 12, comma 18, L. R. 14/2012
8 Rubrica dell'articolo modificata da art. 12, comma 19, lettera a), L. R. 14/2012
9 Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 19, lettera b), L. R. 14/2012
10 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 2, L. R. 27/2012
11 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 6, L. R. 16/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
12 Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 19, lett. b), L.R. 14/2012, istitutivo del comma 4 bis del presente articolo.
13 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 23/2013
14 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 23/2013
15 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera c), L. R. 23/2013
16 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 4, L. R. 23/2013
17 Articolo sostituito da art. 11, comma 18, L. R. 27/2014
18 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 13, lettera a), L. R. 20/2015
19 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 18, L. R. 20/2015
20 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 19, L. R. 20/2015
21 Comma 7 sostituito da art. 12, comma 20, L. R. 20/2015
22 Comma 9 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 25/2015
23 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 1, L. R. 25/2015
24 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 33/2015
25 Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 33/2015
26 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 11, L. R. 25/2016
27 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 12, L. R. 25/2016
28 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 29/2017
29 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 12, L. R. 25/2016 nel testo modificato da art. 7, comma 2, L. R. 3/2018
30 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 11, lettera a), L. R. 12/2018
31 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 11, lettera b), L. R. 12/2018
32 Comma 4 bis sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.