Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
CAPO XIII
 Disposizioni finali, transitorie e abrogative
Art. 71
1. Non può essere oggetto di incentivi la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 112, comma 3, L. R. 29/2005
5 Comma 1 bis sostituito da art. 112, comma 1, L. R. 29/2005
6 Comma 1 ter abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005
7 Comma 1 quater abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005
Art. 72
 (Adeguamento della struttura)
1. In relazione alle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale, anche in deroga alla disciplina prevista dalla vigente normativa secondo procedure e modalità da definirsi nei bandi di concorso di cui al comma 2, è autorizzata a effettuare assunzioni, nel ruolo unico regionale, di personale per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui dieci con profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale e quindici con profilo professionale consigliere ingegnere.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalità per lo svolgimento dei concorsi.
Art. 73
 (Norme finanziarie)
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 48 fanno carico all'unità previsionale di base 5.5.24.1.95 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024