Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
CAPO X
 Collaudo
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 54
1. I collaudatori sono nominati dalla stazione appaltante a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti si attengono ai criteri di cui al presente articolo e al regolamento di cui all'articolo 4 per ammettere gli offerenti ed i candidati alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.
4. Possono essere affidati incarichi di collaudo aventi ad oggetto le opere strutturali ai sensi della normativa regionale in materia sismica ad ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di soggetti privati, che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
5. Possono essere affidati incarichi di collaudo, di cui ai commi 3 e 4, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea che attestino il possesso almeno decennale dei titoli di studio richiesti dallo Stato membro di appartenenza per l'esercizio delle professioni corrispondenti a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero che abbiano esercitato, per lo stesso periodo, la libera professione.
6. I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 devono attestare il possesso di idonea esperienza, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4 e il possesso delle competenze specifiche richieste per l'intervento da collaudare.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 9/2006