Art. 2
(Ambito oggettivo di applicazione della legge)
1. La presente legge si applica ai lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.
2. Sono fatte salve le disposizioni relative alle opere di competenza esclusiva direttamente realizzate dallo Stato, nonché quelle contenute nelle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.
Art. 3
(Ambito soggettivo di applicazione della legge)
2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici.
3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.
4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla
direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
5.
La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28, 35 e 36 si applica ai seguenti soggetti:
a) società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
c) società costituite ai sensi degli articoli 116 e 120 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, relativamente a lavori di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori.
5 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruenti degli incentivi di cui al
titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 5 bis da art. 44 bis, comma 2, L. R. 12/2002
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1 bis, L. R. 28/2002 nel testo modificato da art. 12, comma 13, L. R. 12/2003
3 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
4 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
5 Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
6 Comma 5 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 9/2006
8 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 3, L. R. 11/2009
9 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 3, L. R. 11/2009
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, comma 4, L. R. 3/2011
11 Derogata la disciplina del comma 5 bis da art. 52, comma 2, L. R. 3/2015
12 Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 59, comma 4 bis, L. R. 21/2016
Art. 4
(Regolamento di attuazione)
1.
Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:
a) libera concorrenza degli operatori;
b) omogeneità e trasparenza delle procedure;
c) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure valutative, autorizzatorie e di spesa;
d) programmazione efficace, finalizzata alla certezza dei tempi e dei costi;
e) collaborazione tra la Regione, le amministrazioni pubbliche e le altre stazioni appaltanti;
f) separazione delle procedure e delle responsabilità relative a progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici;
g) preferenza per la redazione dei progetti da parte degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;
h) nomina del responsabile unico del procedimento.
2.
Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della presente legge e sono disciplinati i procedimenti amministrativi, con riferimento alle seguenti materie:
a) organizzazione della stazione appaltante;
b) programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo, supporto tecnico-amministrativo e annesse normative tecniche;
c) procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché procedure di affidamento delle concessioni dei medesimi;
d) attività di valutazione tecnica e autorizzatorie, finalizzate o comunque connesse con la realizzazione di lavori pubblici;
e) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli incarichi e degli affidamenti, nonché degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
f) attività di supporto a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla progettazione e alla direzione dei lavori;
g) modalità di affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura non disciplinati dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie;
h) attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri e modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici.
3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 9/2006