Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1), n. 1 bis) e n. 9), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e delle disposizioni di attuazione statutaria, disciplina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 3
 (Ambito soggettivo di applicazione della legge)
3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.
4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
2 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 9/2006
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
Art. 4
 (Regolamento di attuazione)
3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 9/2006
2 Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024