Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disciplina organica dei lavori pubblici.
Art. 77
(Conferma dell'iscrizione nell'elenco dei collaudatori)
1.
È confermata l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori di cui all'articolo 52 di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'
articolo 33 della legge regionale 46/1986
e dell'
articolo 7 della legge regionale 27/1988
, previa acquisizione di una dichiarazione scritta di conferma da parte dell'iscritto e di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'
articolo 46, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
, circa la permanenza dell'iscrizione nell'albo professionale.