Art. 72
(Adeguamento della struttura)
1. In relazione alle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale, anche in deroga alla disciplina prevista dalla vigente normativa secondo procedure e modalità da definirsi nei bandi di concorso di cui al comma 2, è autorizzata a effettuare assunzioni, nel ruolo unico regionale, di personale per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui dieci con profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale e quindici con profilo professionale consigliere ingegnere.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalità per lo svolgimento dei concorsi.
3. In attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, nonché al fine di garantire comunque lo svolgimento delle funzioni istituzionali, l'Amministrazione regionale provvede a sopperire alle esigenze di personale mediante recupero dalle graduatorie di merito predisposte per il profilo professionale di consigliere ingegnere e urbanista a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dall'
articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'
articolo 17, comma 2, della legge regionale 4/2000, e dall'
articolo 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, nonché mediante il ricorso al lavoro interinale di cui alla
legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni.