Art. 71
(Superamento delle barriere architettoniche)
1. Non può essere oggetto di incentivi la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
1 bis. I progetti di opere pubbliche e quelli dichiarati di pubblica utilità devono prevedere, ove possibile, sistemi che consentono l'autonoma mobilità delle persone videolese.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 112, comma 3, L. R. 29/2005
5 Comma 1 bis sostituito da art. 112, comma 1, L. R. 29/2005
6 Comma 1 ter abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005
7 Comma 1 quater abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005