Art. 67
(Dichiarazione di pubblica utilità)
1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell'atto di approvazione del progetto definitivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.
2. Le opere che godono di contributo regionale possono essere espressamente dichiarate di pubblica utilità nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata dall'autorità individuata dalle norme di settore e in mancanza, dalla Giunta regionale.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2 bis, L. R. 13/2005
2 Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 9/2006