Art. 56
(Concessione del finanziamento a enti pubblici)
1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.
2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero anche se già sostenuti al momento della domanda; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui all’articolo 51 comma 3, lettere b) ed e), assentite ai soggetti di cui all’articolo 51, comma 2, lettere b) e g), per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
4. L’ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell’opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l’esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall’ente, nonché per le compensazioni necessarie a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’applicazione dei prezziari aggiornati e dagli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici riguardanti altri interventi di competenza del beneficiario, purché la relativa spesa presenti la medesima classificazione contabile ai sensi del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.
4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).
5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.
6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.
6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 11, L. R. 12/2003
2 Comma 5 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2004
3 Comma 6 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2004
4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 1 bis, L. R. 15/2004
5 Comma 6 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 25/2005
6 Integrata la disciplina del comma 6 bis da art. 7, comma 2, L. R. 25/2005
7 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 92, L. R. 22/2007
8 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 29, comma 2, L. R. 7/2008
9 Comma 4 interpretato da art. 45, comma 1, L. R. 16/2008
10 Comma 6 interpretato da art. 45, comma 2, L. R. 16/2008
11 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 5, lettera j), L. R. 11/2009
12 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 5, lettera k), L. R. 11/2009
13 Comma 6 ter aggiunto da art. 1, comma 5, lettera l), L. R. 11/2009
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 66, L. R. 12/2009
15 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 63, comma 5, L. R. 23/2007 nel testo modificato da art. 5, comma 1, L. R. 24/2009
16 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 80, L. R. 14/2012
17 Comma 4 sostituito da art. 5, comma 24, lettera g), L. R. 27/2012
18 Comma 6 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera h), L. R. 27/2012
19 Comma 1 sostituito da art. 20, comma 3, L. R. 13/2014
20 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 4, L. R. 13/2014
21 Comma 4 sostituito da art. 20, comma 5, L. R. 13/2014
22 Comma 4 bis aggiunto da art. 20, comma 6, L. R. 13/2014
23 Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 22, L. R. 15/2014
24 La numerazione del comma 4 bis è stata erroneamente duplicata. Nelle more di un intervento legislativo risolutivo, entrambe le versioni risultano vigenti.
25 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 80, L. R. 27/2014
26 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 25/2015
27 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 25/2015
28 Parole soppresse al comma 6 bis da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 25/2015
29 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 13, lettera c), L. R. 33/2015
30 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 14, L. R. 33/2015
31 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 8, L. R. 24/2016
32 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 12, lettera b), L. R. 24/2016
33 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 3, L. R. 25/2016
34 Comma 4 sostituito da art. 4, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
35 La numerazione del c. 4 bis, come aggiunto da art. 8, c. 22, L.R. 15/2014, è sostituita in c. 4 ter, come disposto dall'art. 4, c. 1, lett. e, punto 2) della L.R. 28/2018, con effetto dall'1/1/2019.
36 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 16/2021 . Vedi quanto disposto dall'art. 4, c. 2, L.R. 16/2021.
37 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022. Si veda anche la disposizione dell'art. 4, c. 2, L.R. 23/2021.
38 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 5, comma 44, L. R. 13/2022
39 Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 20, L. R. 15/2022
40 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.