Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
Art. 51 ter
1. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.
3. Limitatamente alle opere di cui al comma 6, lettera d), la Giunta comunale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.
4. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dalla Giunta comunale a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 6.
7. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta comunale solamente nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta comunale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.
8. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 7 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.
9. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.
13. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 6/2019
2 Lettera d bis) del comma 5 aggiunta da art. 36, comma 1, L. R. 21/2019
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
4 Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
5 Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
6 Parole soppresse al comma 10 da art. 48, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
7 Parole sostituite alla lettera b) del comma 10 da art. 48, comma 1, lettera d), L. R. 13/2020
8 Comma 11 sostituito da art. 48, comma 1, lettera e), L. R. 13/2020
9 Comma 12 abrogato da art. 48, comma 1, lettera f), L. R. 13/2020
10 Lettera d ter) del comma 5 aggiunta da art. 5, comma 93, L. R. 13/2023
11 Lettera b) del comma 10 abrogata da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
12 Parole sostituite alla lettera d) del comma 10 da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024