Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
Art. 50
1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento. La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 5, lettera f), L. R. 11/2009
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 5, lettera g), L. R. 11/2009
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 33, comma 2, L. R. 3/2011
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 2, lettera a), L. R. 13/2014
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 2, lettera b), L. R. 13/2014
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 2, lettera c), L. R. 13/2014
9 Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 10, L. R. 13/2019
10 Comma 4 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
11 Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
12 Comma 6 abrogato da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
13 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024