Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
Art. 40
 (Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale mediante le seguenti iniziative:
a)   ( ABROGATA )
b) assistenza e supporto nelle procedure di affidamento mediante le unità specializzate di cui all'articolo 44;
c) accesso ai dati conoscitivi contenuti nell'archivio tecnico regionale per il miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza;
d) accorpamento in un'unica struttura delle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché delle attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale;
e) attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante l'organizzazione di un prezzario regionale;
f) introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto e di gestione dello stesso;
g) promozione di attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza;
h) realizzazione diretta di opere di interesse locale;
h bis) indicazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara svolte dalla Rete di stazioni appaltanti, escluso il Presidente;
Note:
1 Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Parole aggiunte alla lettera h bis) del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 6/2019
4 Comma 1 bis sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 13/2023
5 Lettera h ter) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 60, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 13, comma 1, L. R. 2/2024