Art. 31
(Piani di sicurezza)
1. I soggetti tenuti all'osservanza della disciplina sulla sicurezza, i contenuti e le procedure per l'attuazione della medesima sono individuati dalla normativa di settore.
2. Gli oneri della sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
2 bis. I piani di sicurezza devono essere formulati con specifica individuazione delle misure di protezione per ciascun cantiere, compresa la predisposizione DUVRI, ove richiesto, con una contabilità dei costi dettagliata e non forfetaria.
2 ter. La stazione appaltante e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono controllare l'esatta applicazione delle misure del piano di sicurezza, effettuando la contabilità al pari delle altre lavorazioni, compresa l'attuazione del DUVRI, ove richiesto.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 156, comma 1, L. R. 17/2010
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 156, comma 1, L. R. 17/2010