Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
Art. 3
3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.
4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 5 bis da art. 44 bis, comma 2, L. R. 12/2002
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1 bis, L. R. 28/2002 nel testo modificato da art. 12, comma 13, L. R. 12/2003
3 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
4 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
5 Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
6 Comma 5 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 9/2006
8 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 3, L. R. 11/2009
9 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 3, L. R. 11/2009
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, comma 4, L. R. 3/2011
11 Derogata la disciplina del comma 5 bis da art. 52, comma 2, L. R. 3/2015
12 Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 59, comma 4 bis, L. R. 21/2016