Art. 23
(Lavori in economia)
1. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di euro 200.000.
2.
I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo.
3. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri della amministrazione aggiudicatrice; il responsabile del procedimento acquista i materiali e acquista e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
4. Il cottimo č una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante in un apposito regolamento.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono definite le tipologie dei lavori da eseguirsi in economia e le forme di contabilitā semplificata dei lavori.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 12, lettera a), L. R. 24/2016
2Comma 3 interpretato da art. 23, comma 1, L. R. 29/2017