Art. 22 bis
(facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici)
1. Per facilitare alle locali micro, piccole e medie imprese (PMI) l'accesso ai lavori pubblici, gli enti appaltanti, in osservanza del diritto dell'Unione europea in materia di lavori pubblici, nonché in applicazione dell'
articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa.
Statuto delle imprese), suddividono e assegnano i lavori pubblici in lotti o per lavorazioni, salvo che sussistano particolari ragioni economiche e tecniche.
2. Nei bandi di gara per lavori pubblici si sottolinea espressamente la possibilità del subappalto. In caso di subappalto l'ufficio appaltante garantisce il pagamento delle imprese subappaltatrici nei diversi stadi di avanzamento dei lavori.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 92, L. R. 27/2014