Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
Art. 11
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti di cui all'articolo 3, fatte salve le eccezioni ivi previste.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme della presente legge. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all'interno del quadro economico dell'opera. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono corrisposte all'Ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 5, L. R. 9/2008
2 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 9, L. R. 12/2009
3 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 12/2009
4 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 7, L. R. 12/2010
5 Articolo interpretato da art. 6, comma 54, L. R. 18/2011
6 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 70, L. R. 14/2012
7 Comma 3 interpretato da art. 12, comma 18, L. R. 14/2012
8 Rubrica dell'articolo modificata da art. 12, comma 19, lettera a), L. R. 14/2012
9 Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 19, lettera b), L. R. 14/2012
10 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 2, L. R. 27/2012
11 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 6, L. R. 16/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
12 Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 19, lett. b), L.R. 14/2012, istitutivo del comma 4 bis del presente articolo.
13 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 23/2013
14 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 23/2013
15 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera c), L. R. 23/2013
16 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 4, L. R. 23/2013
17 Articolo sostituito da art. 11, comma 18, L. R. 27/2014
18 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 13, lettera a), L. R. 20/2015
19 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 18, L. R. 20/2015
20 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 19, L. R. 20/2015
21 Comma 7 sostituito da art. 12, comma 20, L. R. 20/2015
22 Comma 9 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 25/2015
23 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 1, L. R. 25/2015
24 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 33/2015
25 Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 33/2015
26 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 11, L. R. 25/2016
27 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 12, L. R. 25/2016
28 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 29/2017
29 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 12, L. R. 25/2016 nel testo modificato da art. 7, comma 2, L. R. 3/2018
30 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 11, lettera a), L. R. 12/2018
31 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 11, lettera b), L. R. 12/2018
32 Comma 4 bis sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.