1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 9), dello Statuto speciale, adottato con la
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, disciplina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale.