Legge regionale 15 maggio 2002 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

TITOLO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 12

(Disposizioni in materia di sanità)

1. La Regione può autorizzare programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario regionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Giunta regionale, su richiesta delle Aziende sanitarie regionali, che motivano le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni degli atti di programmazione sanitaria regionale.

3. La costituzione degli enti di cui al comma 1 rispetta le seguenti condizioni:

a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 422/1998;

b) riservare agli enti del Servizio sanitario regionale soci, la maggioranza assoluta del capitale sociale. Alla parte pubblica è comunque riservata la partecipazione maggioritaria anche in caso di programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali;

c) fissare limiti percentuali alla partecipazione di soggetti privati in misura non superiore al 49 per cento del capitale sociale o del patrimonio;

d) prevedere, nel caso di società di capitali, forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della quota sociale detenuta dai soggetti pubblici;

e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati partecipanti, avendo cura di escludere, in particolare, il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alle società stesse, per la fornitura di opere e servizi connessi alla cura e all'assistenza alla persona;

f) individuare forme e modalità di scioglimento di pronta attuazione in caso di mancato raggiungimento, nel termine di tre anni, degli scopi sociali e del pareggio di bilancio. Tale termine può essere prorogato soltanto una volta, per lo stesso periodo di tempo, su richiesta motivata dell'Azienda sanitaria regionale detentrice della maggioranza assoluta del capitale sociale.

(4)

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie regionali comunicano all'Agenzia regionale della sanità le opere edilizie e impiantistiche, già previste nelle linee di programmazione regionale e aziendale riferite agli anni 2000 e precedenti, per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali, che sono valutate non più coerenti con le linee di programmazione regionale e aziendale; contestualmente sono indicate le opere cui si intendono destinare i finanziamenti predetti. L'Agenzia regionale della sanità trasmette alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, gli atti pervenuti dalle Aziende sanitarie regionali, corredati con le valutazioni di competenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, autorizza la nuova destinazione dei finanziamenti regionali già concessi.

5. Entro sei mesi dall'autorizzazione di cui al comma 4, le Aziende sanitarie regionali inviano alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, con richiesta della conferma dei finanziamenti già concessi.

6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per la conseguente rendicontazione, fissati nei decreti di concessione dei finanziamenti regionali di cui al comma 4, sono revocati.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine, nel rispetto delle procedure concernenti il bilancio di esercizio di tali enti e le verifiche di competenza della Regione.

8.

( ABROGATO )

(9)

9. In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 33, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, le Aziende per i servizi sanitari regionali, in alternativa alla realizzazione diretta delle strutture destinate a residenze sanitarie assistenziali, possono stipulare con soggetti privati, che intendono realizzare e gestire analoghe strutture, accordi preliminari al convenzionamento, tenendo conto del fabbisogno di posti - letto determinato nel rispettivo ambito territoriale e a condizione che dette strutture abbiano i requisiti funzionali e organizzativi prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale.

10. L'individuazione dei soggetti privati con i quali stipulare gli accordi di cui al comma 9 avviene mediante procedimenti a evidenza pubblica.

11. Il capitolo 4858 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di 2.050.000 euro per l'anno 2002, dall'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 all'unità previsionale di base 7.2.41.2.226, i cui stanziamenti sono variati rispettivamente in diminuzione e in aumento per l'importo di 2.050.000 euro per l'anno 2002.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, a favore degli ospiti non autosufficienti di strutture residenziali protette incluse nell'elenco regionale di cui all'articolo 14, ottavo comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31/1984, e facenti capo a istituzioni pubbliche o private convenzionate con l'Azienda per i servizi sanitari nel cui ambito sono ubicate le strutture, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10/1997, anche agli ospiti adulti delle stesse che, pur non avendo il requisito d'età di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 10/1997, soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) non autosufficienza certificata secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 10;

b) presenza di patologie cronico-degenerative o malattie ereditarie o esiti disabilitanti da incidenti o eventi acuti pregressi;

c) ammissione alla struttura residenziale protetta a seguito di valutazione dell'Unità di valutazione distrettuale di cui all'articolo 25 della legge regionale 10/1998, che deve aver esperito ogni altra possibile soluzione per l'interessato, sia di tipo domiciliare che residenziale.

13.

( ABROGATO )

(5)(6)(7)(8)

14. Le disposizioni di cui al comma 13, lettera b), hanno effetto dall'1 gennaio 2003. Fino alla nomina dei nuovi Collegi, le funzioni di competenza sono svolte dai Collegi sindacali costituiti ai sensi della normativa vigente.

15. All'articolo 5 della legge regionale 3/2002, il comma 9 è abrogato.

16. È istituita, presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, la Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, di seguito denominata Commissione, con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri per le attività di prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e sue complicanze, allo scopo di consentire all'Amministrazione regionale di programmare interventi idonei alle esigenze dei cittadini diabetici.

17. La Commissione è composta da:

a) l'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali o suo delegato, che la presiede;

b) dieci esperti in materia diabetologica designati dall'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali;

c) tre rappresentanti delle associazioni diabetologiche presenti in regione, designati dalle associazioni medesime;

d) due funzionari della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

e) un funzionario dell'Agenzia regionale della sanità;

e bis) un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione operatori sanitari di diabetologia, designato dall'associazione medesima.

(1)(2)

18. I componenti della Commissione restano in carica tre anni, e comunque fino al rinnovo della stessa. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti nelle materie trattate. I compiti di segreteria sono affidati a un dipendente della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con qualifica non inferiore a segretario.

18 bis. La mancata partecipazione di un componente ad almeno quattro sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dello stesso. Alla sua sostituzione si procede conformemente a quanto previsto dal comma 17.

(3)

19. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.

20. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione predispone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali trasmette tale relazione alla Commissione consiliare competente.

21. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

22. All'articolo 1 della legge regionale 3/2002, dopo il comma 23, è inserito il seguente:

<<23 bis. Limitatamente agli immobili di proprietà delle Aziende per i servizi sanitari, i Comuni sul cui territorio sono situati i beni oggetto del trasferimento possono esercitare diritto di prelazione ai fini dell'acquisto oppure, subordinatamente all'utilizzo per finalità socio-assistenziali, ai fini della concessione in comodato d'uso. Il diritto di prelazione si esercita mediante l'approvazione di una delibera consiliare con cui, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera di cui al comma 24, si dispone di procedere all'acquisto dell'immobile o al suo utilizzo per finalità esclusivamente socio-assistenziali.>>.

Note:

Parole aggiunte al comma 17 da art. 13, comma 1, L. R. 21/2005

Parole sostituite al comma 17 da art. 13, comma 1, L. R. 21/2005

Comma 18 bis aggiunto da art. 13, comma 2, L. R. 21/2005

Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 8, comma 38, L. R. 22/2010

Lettera b) del comma 13 abrogata da art. 8, comma 11, L. R. 6/2013

Lettera c) del comma 13 abrogata da art. 8, comma 11, L. R. 6/2013

Lettera d) del comma 13 abrogata da art. 56, comma 1, lettera q), L. R. 17/2014

Comma 13 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'art. 1, L.R. 8/2001.

Comma 8 abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.

Art. 13

(Disposizioni in materia di politiche sociali e immigrazione)

(3)

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dall'1 gennaio 2003, sono trasferite ai Comuni le funzioni previste dal regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 marzo 1993, n. 67.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni capofila e dalle Aziende per i servizi sanitari regionali in conformità all'articolo 41 bis della legge regionale 49/1996, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, e modificato dal comma 7, lettera a), del presente articolo.

3. Al fine di garantire congrua copertura agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dei commi 1 e 2, e tenuto conto della necessità di assicurare la continuità dei servizi, le Province trasferiscono ai Comuni le risorse umane, finanziarie e patrimoniali entro l'1 gennaio 2003. Tali risorse sono individuate, entro l'1 luglio 2002, nel rispetto del disposto di cui al comma 4 e previo parere conforme dell'Assemblea delle Autonomie locali, di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, anche in riferimento alle quote delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscosse nel territorio regionale e devolute a Province e Comuni dalla legge finanziaria regionale a decorrere dall'anno 2003.

3 bis. Ai Comuni capofila e alle Aziende per i servizi sanitari regionali sono assicurati finanziamenti non inferiori a quelli destinati dalle singole Province per le funzioni e gli importi come rilevati in applicazione dei precedenti commi.

(1)

4. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 3 assicura l'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, nel rispetto degli equilibri di bilancio di Regione, Province e Comuni.

5. A decorrere dall'1 gennaio 2003, la Regione trasferisce ai Comuni capofila e alle Aziende per i servizi sanitari regionali di cui al comma 2 le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, assegnate alle Province sino all'esercizio 2002, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 8/2001.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2003, all'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 19, della legge regionale 13/2000, il comma 3 è abrogato.

7.

( ABROGATO )

(10)

8. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 24 e 26, della legge regionale 3/2002, sono estese alle Province interessate alla realizzazione di strutture per disabili. Tali enti presentano le istanze di finanziamento per l'anno 2002, corredate della documentazione prevista dall'articolo 5, comma 27, della legge regionale 3/2002, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Per effetto di quanto disposto dal comma 8, nella denominazione del capitolo 4856 dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, dopo le parole: <<senza fini di lucro>> sono inserite le seguenti: <<e Province>>.

10. Fino all'adozione delle disposizioni regionali previste dall'articolo 11 della legge 328/2000, in materia di requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. In attesa dell'adozione di una normativa regionale organica in tema di servizi per la prima infanzia, con l'individuazione di standard qualitativi uniformi per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture pubbliche e private, l'Amministrazione regionale, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo dei servizi di asili nido, è autorizzata a concedere a soggetti privati senza finalità di lucro, in via sperimentale, contributi commisurati al numero dei bambini accolti.

(2)(4)(12)(13)

12. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, determina, con propria deliberazione, i requisiti pedagogici, organizzativi e strutturali per accedere ai contributi di cui al comma 11, individuando anche specifici indicatori di qualità che diano diritto a una maggiorazione dei contributi medesimi.

(5)(14)

13. Con il provvedimento di cui al comma 12 sono altresì determinati i criteri di assegnazione e le modalità di richiesta, concessione ed erogazione dei contributi, nonché le modalità per la verifica e il controllo del rispetto dei requisiti e degli indicatori di qualità.

(6)(15)

14. Al fine di consentire l'acquisizione dei dati necessari alla predisposizione di una normativa organica in materia di servizi per la prima infanzia, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, in collaborazione con il Centro regionale di documentazione e di analisi sull'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, sentito il comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, promuove iniziative rivolte alla rilevazione e al monitoraggio delle strutture operanti in ambito pubblico e privato e all'analisi delle caratteristiche dei servizi offerti.

(7)(16)

15. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.4.41.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4924 (2.1.242.3.08.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione <<Contributi a soggetti privati senza finalità di lucro per promuovere in via sperimentale il miglioramento qualitativo dei servizi di asili nido>> e con lo stanziamento complessivo di 1.600.000 euro, suddiviso in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

(8)(17)

16. All'onere complessivo di 1.600.000 euro, suddiviso in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, derivante dal comma 11, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 162 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

(9)(18)

17.

( ABROGATO )

(11)

18.

( ABROGATO )

(19)(20)(21)(22)(27)

19.

( ABROGATO )

(23)

20.

( ABROGATO )

(24)

21.

( ABROGATO )

(25)

22.

( ABROGATO )

(26)

23.

( ABROGATO )

24.

( ABROGATO )

25.

( ABROGATO )

26. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 24 e 25 fanno carico all'unità previsionale di base 8.5.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli 4949 e 4951 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 54, L. R. 1/2003

Parole soppresse al comma 11 da art. 3, comma 17, L. R. 15/2005

Abrogati i commi 23, 24 e 25 da art. 35, comma 1, L.R. 5/2005. Le disposizioni di cui ai citati commi continuano tuttavia ad applicarsi fino alla data di approvazione del Piano regionale integrato per l'immigrazione di cui all'art. 5, comma 2, della medesima legge, come stabilito dall'art. 5, comma 22, L.R. 15/2005.

Comma 11 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Comma 12 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Comma 13 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Comma 14 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Comma 15 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Comma 16 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.

10  Comma 7 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006

11  Comma 17 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

12  Il comma 11 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.

13  Abrogate parole al comma 11, per effetto della reviviscenza del comma 17 dell'art. 3, L.R. 15/2005 ad opera dell'art. 21, comma 15, L.R. 19/2006. La soppressione delle parole in questione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate, come stabilito dall'art. 21, comma 18, L.R. 19/2006.

14  Il comma 12 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.

15  Il comma 13 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.

16  Il comma 14 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.

17  Il comma 15 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.

18  Il comma 16 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.

19  Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 42, comma 4, L. R. 23/2012

20  Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 42, comma 5, L. R. 23/2012

21  Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 42, comma 6, L. R. 23/2012

22  Comma 18 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012

23  Comma 19 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012

24  Comma 20 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012

25  Comma 21 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012

26  Comma 22 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012

27  Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 5, comma 21, L. R. 33/2015

Art. 14

(Disposizioni in materia di corregionali all'estero, istruzione e cultura)

1. All'articolo 6, comma 57, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come sostituito dall'articolo 7, comma 36, della legge regionale 23/2001, le parole: <<che frequentino corsi universitari presso le Università degli studi del Friuli-Venezia Giulia>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei quali almeno il cinquanta per cento provenienti dall'America latina, che frequentino corsi di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore o universitari in Friuli Venezia Giulia>> e le parole: << e che, alla data del 31 dicembre 2000, abbiano già un accordo di collaborazione con una delle Università della regione con cui possono stipulare apposite convenzioni operative>> sono soppresse.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 5581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è rettificata con l'inserimento dopo le parole: <<che frequentino corsi>> delle seguenti: <<di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore o>>.

3.

( ABROGATO )

(4)

4.

( ABROGATO )

(5)

5.

( ABROGATO )

(6)

6. All'articolo 7, comma 17, della legge regionale 3/2002, le parole: <<la sistemazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<il completamento>> e la parola: <<della>> è sostituita dalle parole: <<del convitto annesso alla>>.

7. In relazione al disposto di cui al comma 6, nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 5046 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata sostituendo le parole: <<la sistemazione>> con le seguenti: <<il completamento>> e la parola: << della>> con le parole: <<del convitto annesso alla>>.

8. All'articolo 16 della legge regionale 3/1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<pura ed applicata>> sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

<<3. Ai fini dell'istruttoria e della selezione dei progetti da finanziare, l'Amministrazione regionale si avvale dell'operato di una Commissione, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura.

3 bis. La Commissione, presieduta dall'Assessore all'istruzione e cultura o da suo delegato, è composta da:

a) cinque esperti di alta qualificazione scientifica, comprendenti almeno tre nominativi presentati, rispettivamente, dalle Università degli studi di Trieste e di Udine e dalla Scuola superiore di studi avanzati di Trieste;

b) quattro esperti nel campo della ricerca applicata ai processi produttivi, scelti nell'ambito di liste di candidati di uguale numero presentate dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale.

3 ter. La Commissione è nominata per la durata massima di un anno. I suoi componenti possono essere confermati per non più di due anni. È comunque assicurato alla scadenza il rinnovo parziale della composizione per almeno un terzo dei componenti.>>.

9. Le disposizioni di cui al comma 8, lettera b), si applicano a partire dalla scadenza della Commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

10.

( ABROGATO )

(2)

11.

( ABROGATO )

(3)

12. All'articolo 6 della legge regionale 4/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 82, della legge regionale 4/2001, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

<<10 bis. A decorrere dall'esercizio 2001 il limite di cui al comma 10 è elevato all'85 per cento con riferimento agli enti operanti nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica e agli istituti di studi e ricerche nel settore della storiografia.>>.

13. Le autorizzazioni di spesa di lire 1.100 milioni, corrispondenti a 568.102,59 euro, di lire 100 milioni, corrispondenti a 51.645,69 euro e di 35.403,70 euro, disposte per l'anno 2002 rispettivamente dall'articolo 5, comma 88, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, dall'articolo 6, comma 83, della legge regionale 4/2001, e dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, come modificato dall'articolo 118, comma 1, della legge regionale 47/1993, e di cui all'articolo 5, comma 19, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, a carico dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5342 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, si intendono destinate all'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, a fronte delle spese sostenute per l'attività istituzionale relativa alla stagione 2001-2002 e comunque fino al 30 giugno 2002, nonché alla Fondazione regionale per lo spettacolo del Friuli Venezia Giulia, a fronte delle spese per l'avvio e lo sviluppo della propria attività istituzionale.

14. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la ripartizione dello stanziamento complessivamente autorizzato a carico del capitolo 5342, in coerenza con le previsioni di cui al comma 13.

15. In via di interpretazione autentica, il contributo di cui all'articolo 6, comma 47, della legge regionale 4/2001, è utilizzabile altresì per interventi di manutenzione nell'ambito del compendio di riferimento del monumento e per azioni di valorizzazione dello stesso.

16. In relazione al disposto di cui al comma 15, nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 5281 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l'inserimento, in fine, delle parole: <<nonché per interventi di manutenzione e valorizzazione nell'ambito del compendio di riferimento del monumento>>.

17. All'articolo 6 della legge regionale 4/2001, i commi 66, 67 e 68 sono sostituiti dai seguenti:

<<66. Allo scopo di promuovere e sostenere lo svolgimento coordinato e unitario dei programmi di iniziative realizzati dalla Regione e dalle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, l'Amministrazione regionale promuove, di concerto con le Amministrazioni provinciali competenti per i territori delimitati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, l'istituzione di un apposito organismo, aperto alla partecipazione degli enti locali e di altre istituzioni scientifiche, culturali ed economiche pubbliche e private, avente le seguenti fondamentali finalità:

a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;

b) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento dell'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione per la promozione e la tutela della lingua e della cultura friulana;

c) predisporre i piani regionali di politica linguistica, approvati dalla Giunta regionale;

d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana, offrendosi quale sede permanente di coordinamento generale e di verifica delle linee di indirizzo e delle iniziative realizzate dalle istituzioni aderenti;

e) promuovere la costituzione di un Albo delle associazioni riconosciute per lo svolgimento di una significativa e rilevante attività culturale e scientifica rivolta a obiettivi di tutela e promozione della lingua e cultura friulana;

f) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;

g) vigilare sul rispetto della grafia ufficiale della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale, garantendo uno stabile servizio di consulenza linguistica a favore degli enti pubblici e privati.

67. L'adesione della Regione all'organismo di cui al comma 66 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che lo statuto recepisca espressamente le finalità indicate al comma 66;

b) che nel Consiglio di amministrazione dell'organismo siano rappresentate paritariamente la Regione e le Province dei territori interessati e che alla Regione sia riservata la designazione del Presidente;

c) che l'organismo si doti di un organo di direzione scientifica ampiamente rappresentativo delle diverse realtà scientifiche e culturali che operano attivamente per la promozione e la tutela della lingua e della cultura friulana.

68. Gli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 15/1996 sono soppressi a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui al comma 66.>>.

18. Il finanziamento degli oneri relativi all'attività dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17, fa carico all'unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così modificata: <<Finanziamento dell'attività dell'organismo preposto alla tutela e alla valorizzazione della lingua e della cultura friulana>>.

19. In relazione al disposto di cui all'articolo 6, comma 68, della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17, agli oneri relativi al finanziamento dell'attività dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulana di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 15/1996, come modificato dall'articolo 124, comma 6, della legge regionale 13/1998, ivi compresa l'indennità di funzione del Presidente del Comitato scientifico di cui all'articolo 22, comma 3, della medesima legge regionale 15/1996, si provvede a carico dell'unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

20.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 20 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 16/2003

Comma 10 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Comma 11 abrogato da art. 38, comma 1, lettera o), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera r), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera r), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Comma 5 abrogato da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.