Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.
Art. 16
 (Disposizioni in materia di pianificazione territoriale, edilizia abitativa, infrastrutture civili e urbane)
1. I Comuni, al fine di ridurre il fabbisogno di parcheggi stradali, di riordinare la circolazione e di recuperare le condizioni ambientali delle strade e delle piazze pubbliche, possono individuare, all'interno dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, aree comunali entro le quali, mediante costituzione del diritto di superficie, subordinata alla stipula di una convenzione recante l'impegno del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a non mutare la destinazione d'uso, possono essere realizzati parcheggi a uso privato anche non pertinenziali.
2. I parcheggi realizzati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse in applicazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, possono essere liberati dal vincolo della pertinenzialità previsto dal comma 5 del medesimo articolo qualora, trascorsi cinque anni dalla realizzazione dell'opera ed esperiti almeno due tentativi di vendita con il rispetto del vincolo, i relativi stalli rimangano invenduti.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 non trovano applicazione per gli interventi oggetto anche di contributo statale di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e successive modificazioni.
7. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 126 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le eventuali risorse tuttora giacenti presso le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) della regione a residuo della gestione speciale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, sono impiegate direttamente dalle medesime ATER per interventi regionali di edilizia sovvenzionata e convenzionata diretti all'acquisto, alla costruzione e al recupero di abitazioni sulla base di specifici programmi approvati dalla Giunta regionale. Le giacenze previste dall'articolo 7 dell'accordo di programma stipulato tra l'Amministrazione regionale e il Ministero dei lavori pubblici in data 19 aprile 2001 e approvato con decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 243/Pres. sono attribuite alle ATER di competenza e sono utilizzate esclusivamente per interventi di edilizia sovvenzionata.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 85 della legge regionale 75/1982, l'applicazione dell'articolo 93 bis della medesima legge regionale 75/1982, come inserito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 45/1993 e interpretato dall'articolo 81 della legge regionale 13/1998, non si estende alle semestralità di contributo, anticipate agli operatori ai sensi dell'articolo 113 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 37/1988, delle quali si è tenuto conto, in sede di stipula delle convenzioni, ai fini della determinazione del prezzo di cessione o dei canoni di locazione degli alloggi.
13. Le disposizioni del comma 12 si applicano anche nei confronti degli operatori per i quali non sia stato ancora emesso il provvedimento di liquidazione e frazionamento finale del contributo ovvero lo stesso non sia divenuto inoppugnabile.
15. Al fine di concludere le procedure di cessione delle unità immobiliari di proprietà regionale, in via di interpretazione autentica dell'articolo 65, comma 3, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, si intende che il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 del medesimo articolo 65, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 13/2000, è determinato in conformità alla legge regionale 75/1982 e successive modificazioni, intervenute sino alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 9/1999.
16. Alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11/1996, al primo comma, lettera c), dopo la parola: <<anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<, contributi una tantum e contributi a fronte di mutui contratti con istituti di credito>>;
b) al primo comma dell'articolo 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
<<e bis) contributi per interventi di recupero di edifici a schiera con particolare riguardo alle facciate prospicienti le vie e piazze pubbliche, i cui proprietari vi partecipano riuniti in consorzio o per delega al Comune oppure in forma privata.>>;

d) al primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: <<le anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e i contributi>> e la parola: <<concesse>> è sostituita dalla seguente: <<concessi>>;
e) al secondo comma dell'articolo 3, dopo le parole <<La concessione di anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e dei contributi>>;
h) al primo comma dell'articolo 5, dopo la parola: <<anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e i contributi>>;
i) al secondo comma dell'articolo 5, dopo le parole: <<Le anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e i contributi>>, la parola: <<concesse>> è sostituita dalla seguente: <<concessi>> e dopo le parole: <<in tal caso>> sono inserite le seguenti: <<le anticipazioni>>;
l) al primo comma dell'articolo 10, dopo le parole: <<concedere anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e contributi>>;
m) al primo comma dell'articolo 11, dopo le parole: <<quantificazione delle anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e dei contributi>>.
19. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, sono aggiunte, in fine, le parole: <<prima dell'indizione della licitazione privata>>.
20. All'articolo 8, comma 5, della legge regionale 20/1999 le parole: <<del progetto definitivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'offerta>>.
24. All'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 81, della legge regionale 3/2002, al comma 48, la parola: <<istituzionali>> è sostituita dalle seguenti: <<di interesse pubblico>>.
26. All'articolo 8, comma 41, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, la parola: <<nella>> è sostituita dalle seguenti: <<e/o per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio della>>.
27. All'articolo 8, comma 43, della legge regionale 3/2002, le parole: <<Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<Servizio tecnico regionale>>.
28. Il capitolo 8000 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento complessivo di 120.000 euro corrispondente a 60.000 euro per ciascuna delle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004, dall'unità previsionale di base 12.3.62.2.318 all'unità previsionale di base 13.1.24.2.1095 <<Contributi per interventi in materia di opere pubbliche di competenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 - rubrica n. 24 - spese d'investimento, i cui stanziamenti sono variati rispettivamente in diminuzione e in aumento per l'importo complessivo di 120.000 euro, suddiviso in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
29. In relazione al disposto di cui al comma 26, nell'ambito dell'unità previsionale di base 13.1.24.2.1095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, nella denominazione del capitolo 8000 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la parola: <<nella>> è sostituita dalle seguenti: <<e/o per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio della>>.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 21 da art. 5, comma 78, L. R. 1/2003
2 Integrata la disciplina del comma 22 da art. 5, comma 78, L. R. 1/2003
3 Integrata la disciplina del comma 23 da art. 5, comma 78, L. R. 1/2003
4 Integrata la disciplina del comma 23 da art. 5, comma 79, L. R. 1/2003
5 Comma 8 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
6 Comma 9 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
7 Comma 10 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
8 Comma 11 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
9 Comma 14 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
10 Comma 17 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 15/2004
11 Comma 18 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 15/2004
12 Comma 3 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
13 Comma 4 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
14 Comma 5 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
15 Parole aggiunte al comma 21 da art. 4, comma 8, L. R. 5/2013