Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

CAPO II

Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia

Art. 45

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 23, L. R. 11/2009

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 46

( ABROGATO )

(2)(3)(8)(9)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 61, L. R. 12/2006

Articolo sostituito da art. 3, comma 73, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 74, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.

Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 24, L. R. 11/2009

Comma 1 ter aggiunto da art. 14, comma 24, L. R. 11/2009

Comma 1 .1 aggiunto da art. 2, comma 42, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 63, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 47

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

Derogata la disciplina del comma 5 da art. 79, comma 20, L. R. 7/2011

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 48

( ABROGATO )

(1)(8)(9)

Note:

Rubrica dell'articolo modificata da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

Comma 1 sostituito da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011

Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011

Parole sostituite al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 7/2011

Comma 3 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 7/2011

Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 79, comma 21, L. R. 7/2011

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.