Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

CAPO III

Commissioni per l'artigianato

Art. 18

(Istituzione e funzioni)

(1)

1. Le Commissioni per l'artigianato sono istituite e hanno sede presso ciascuna Camera di commercio della regione quali organi collegiali della Regione Friuli Venezia Giulia che agiscono in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.

(2)

2. Le Commissioni provvedono:

a) all'accertamento della sussistenza dei requisiti artigianali di cui al capo I del presente titolo relativamente alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall'A.I.A., adottando i conseguenti provvedimenti nei casi e secondo le modalità previste agli articoli 14, 14 bis e 14 ter;

b) alla tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con gli uffici dell'Albo, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge;

c)

( ABROGATA )

d)

( ABROGATA )

e) alla tenuta degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani), e alla legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari);

f) allo svolgimento delle altre funzioni attribuite dalla legge.

(3)(4)

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le Commissioni possono avvalersi dell'attività istruttoria dei Comuni.

Note:

Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2011

Comma 1 sostituito da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Art. 19

(Composizione e funzionamento)

(1)(2)

1. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino all’adozione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni.

(3)

2. Ciascuna Commissione è composta:

a) da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;

b) da un funzionario della Direzione centrale attività produttive;

c) da un funzionario dell'INPS;

d) da un funzionario dell'Ispettorato territoriale del lavoro.

(4)(5)(6)(7)

3. Le designazioni di cui al comma 2, lettera a), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.

4. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per la nomina o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.

5. I componenti di cui al comma 2, lettera a), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione.

6. Le Commissioni, nella seduta di insediamento, eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri di cui al comma 2, lettera a). In entrambe le votazioni risulta eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.

7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. La carica di Presidente della Commissione non può essere ricoperta per più di due mandati, anche non consecutivi.

9. Il segretario della Commissione e un suo sostituto, individuati tra il per-sonale di cui all'articolo 3, comma 2, sono nominati con il decreto di cui al comma 1.

10. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione dell'ufficio dell'Albo e del segretario della Commissione, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.

11. Al Presidente della Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 100 euro; agli altri componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 50 euro.

12. Ai componenti esterni della Commissione che risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. La medesima indennità spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, gli accertamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), in un comune diverso da quello di residenza.

Note:

Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 7/2011

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 7, L. R. 7/2011

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 14/2017

Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 14/2017

Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 19, lettera d), numero 1), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 19, lettera d), numero 2), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 19, lettera d), numero 3), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Art. 19 bis

(Ufficio dell'Albo delle imprese artigiane )

(1)

1. L'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, cura la tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con la Commissione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

2. L'ufficio dell'Albo assicura inoltre lo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative:

a) esercita le funzioni di segreteria e svolge i compiti tecnico-amministrativi necessari all'attività delle Commissioni;

b) provvede a segnalare ai Comuni le infrazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3;

c) provvede alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni;

d) cura il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'A.I.A. e delle certificazioni previste dalla normativa vigente;

d bis) effettua le rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;

d ter) segnala le infrazioni di cui all'articolo 17, comma 1;

e) adempie a ogni altro compito connesso con la funzione di tenuta dell'A.I.A..

(2)(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 7/2011

Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 19, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Lettera d ter) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 19, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Art. 20

(Vigilanza)

1. Le Commissioni sono sottoposte alla vigilanza della Direzione centrale attività produttive che ne coordina l'attività e può disporre ispezioni e indagini sul funzionamento delle stesse.

(1)

2. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento, di mancata costituzione o rinnovo della Commissione o di accertate gravi e reiterate irregolarità, il Presidente della Regione, dopo aver diffidato la Commissione fissando un termine ad adempiere, previa deliberazione della Giunta regionale, dichiara la decadenza della Commissione su proposta dell'Assessore competente.

3. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario straordinario, che esercita tutte le funzioni proprie della Commissione ed è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi; la ricostituzione della Commissione deve aver luogo entro il suddetto termine, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 7/2011