Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Capo III bis
 Disciplina dell'attività di tintolavanderia
Art. 40 bis
1. L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2011
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 4/2013
3 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 9, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
4 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 9, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
Art. 40 ter
3. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24 indicante il responsabile tecnico e attestante la conformità agli obblighi e ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
5. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese qualificate ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
6. Presso tutte le sedi, le unità locali e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma è riportata sui documenti fiscali.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2011
2 Si vedano le disposizioni transitorie di cui all'art. 79, commi 16, 17, 18 e 19 della L.R. 7/2011.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
6 Comma 7 abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 7, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.