Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
TITOLO III
 DISCIPLINA DI PARTICOLARI ATTIVITÀ ARTIGIANE
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 24
1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) le attività svolte dalle imprese artigiane elencate nella Tabella A al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ).
2. La Scia di cui al comma 1 è presentata al registro delle imprese territorialmente competente contestualmente alla comunicazione unica per l'iscrizione all'A.I.A.. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.
3. Per consentire ai Comuni di espletare i controlli sulle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia, il registro delle imprese trasmette immediatamente la Scia allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale); negli altri casi, il registro delle imprese trasmette la Scia all'ufficio dell'Albo per consentire alla Commissione di espletare i controlli e di adottare i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 7.
4. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.
7. Le Camere di commercio sono autorizzate ad adottare il modello unico di Scia di cui al comma 6.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 4/2005
2 Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 13/2009
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 33, comma 1, L. R. 13/2009
4 Articolo sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 7/2011
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 79, comma 5, L. R. 7/2011
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 79, comma 6, L. R. 7/2011
7 Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 16, comma 3, L. R. 7/2012
8 Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
9 Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
10 Parole sostituite al comma 6 da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
11 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 14/2017
12 Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 14/2017
13 Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 14/2017
Art. 24 bis
2. Ai sensi dell' articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinata all'obbligo di tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 13/2009
2 Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 7/2011
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 14/2017
CAPO II
 Disciplina dell'attività di estetista e di acconciatore
Art. 25
 (Attività di estetista)
1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi dell' articolo 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.
5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
3 Comma 4 abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 14/2017
Art. 26
 (Conseguimento della qualificazione professionale di estetista)
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 18/2003
2 Comma 2 abrogato da art. 32, comma 4, L. R. 18/2004
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
7 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 3, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
8 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 3, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
9 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 3, lettera c), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
10 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 3, lettera d), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
11 Parole soppresse al comma 3 da art. 44, comma 1, L. R. 3/2015
12 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
13 Parole sostituite al comma 3 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
Art. 28
2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. I periodi di inserimento di cui al comma 1 consistono in periodi di attività lavorativa qualificata, svolti in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo.
4. Per attività lavorativa qualificata s'intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento di un'attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale.
8. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 18/2003
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 5, L. R. 18/2004
3 Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 7/2011
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 9, L. R. 7/2011
5 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 79, comma 11, L. R. 7/2011
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 79, comma 12, L. R. 7/2011
7 Parole sostituite al comma 7 da art. 62, comma 1, L. R. 21/2013
8 Parole aggiunte al comma 7 da art. 62, comma 1, L. R. 21/2013
9 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
10 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
11 Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 6, lettera c), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
12 Parole soppresse al comma 5 da art. 45, comma 1, L. R. 3/2015
13 Parole sostituite al comma 5 da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 30
Note:
1 Secondo quanto stabilito dall'art. 3, c. 1, lett. a), L.R. 21/2005, nel territorio delle regione Friuli Venezia Giulia e' abolito l'obbligo degli accertamenti igienico-sanitari di cui al presente articolo.
2 Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 13/2009
3 Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 33, comma 1, lettera e), L. R. 7/2011
8 Comma 5 abrogato da art. 33, comma 1, lettera f), L. R. 7/2011
9 Parole sostituite al comma 6 da art. 33, comma 1, lettera g), L. R. 7/2011
10 Comma 6 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera h), L. R. 7/2011
11 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 79, comma 13, L. R. 7/2011
12 Comma 6 bis abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 18/2003
2 Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 13/2009
Capo II bis
 Disciplina dell'attività di tatuaggio e di piercing
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 13/2009
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 7/2011
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 7/2011
4 Articolo abrogato da art. 16, comma 4, L. R. 7/2012
Art. 35 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 13/2009
2 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 7/2011
CAPO III
 Disciplina dell'attività di panificazione
Art. 36
Note:
1 Articolo sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 7/2011
2 Comma 1 sostituito da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
4 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 63, comma 1, L. R. 21/2013
5 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 5, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 37
2. Al responsabile di panificazione è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 7/2011
2 Comma 4 abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
5 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014
6 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 46, comma 1, L. R. 3/2015
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 7/2011
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 14, L. R. 7/2011
3 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 4/2013
Capo III bis
 Disciplina dell'attività di tintolavanderia
Art. 40 bis
1. L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2011
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 4/2013
3 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 9, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
4 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 9, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
Art. 40 ter
3. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24 indicante il responsabile tecnico e attestante la conformità agli obblighi e ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
5. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese qualificate ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
6. Presso tutte le sedi, le unità locali e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma è riportata sui documenti fiscali.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2011
2 Si vedano le disposizioni transitorie di cui all'art. 79, commi 16, 17, 18 e 19 della L.R. 7/2011.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
6 Comma 7 abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 7, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.