Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
CAPO IV
 Commissione regionale per l'artigianato
Art. 21
1. Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell'artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 7/2011
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
3 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
7 Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
8 Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 10/2014
9 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
10 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
11 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 14/2017
Art. 22
1. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione regionale.
4. Le designazioni di cui al comma 2, lettera c), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.
5. La Commissione regionale è convocata dal suo Presidente.
6. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.
7. La Commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), il Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.
8. I componenti di cui al comma 2, lettera c), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione regionale.
9. Per la validità delle riunioni della Commissione regionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Al Vicepresidente della Commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 150 euro. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 75 euro.
12. Ai componenti esterni della Commissione regionale, qualora risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione stessa, spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 7/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 8, L. R. 7/2011
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.