Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
TITOLO II
 DISCIPLINA GIURIDICA DELL'IMPRESA ARTIGIANA
CAPO I
 Definizione di impresa artigiana
Art. 7
 (Definizione)
1. Il presente capo definisce l'impresa artigiana in conformità ai principi della legge 8 agosto 1985, n. 443, ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. e ai fini della concessione di agevolazioni e incentivi a favore del settore artigiano.
Art. 9
 (Impresa artigiana)
2. Ai sensi del comma 1, lettera a), sono escluse dall'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le attività agricole, le attività commerciali di intermediazione e di vendita, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o accessoria rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana.
3. Con regolamento sono individuate le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività.
4. L'impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti.
4 bis. L'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), è consentita solamente in officine con sede fissa, in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare, in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fanno eccezione gli interventi di emergenza o di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli.
5. L'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo ovvero per lo svolgimento di attività amministrativo-gestionali.
6. Per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione e di vendita e di orario di vendita.
6 bis. Ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell' articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell' articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 13/2009
2 Comma 7 sostituito da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3 Comma 8 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
4 Comma 8 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
5 Parole sostituite al comma 9 da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 26/2012
7 Parole aggiunte al comma 8 bis da art. 2, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 10
 (Società artigiana)
2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 1, L. R. 7/2011
2 Derogata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 79, comma 3, L. R. 7/2011
Art. 11
 (Organico dell'impresa artigiana)
1. L'impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8, sempreché non superi il limite massimo di venti addetti.
6. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 25 per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, mantengono l'iscrizione all'A.I.A.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 7/2011
2 Lettera d) del comma 5 abrogata da art. 2, comma 8, lettera a), L. R. 14/2023
Art. 12
 (Consorzi e società consortili)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 7/2011
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 4/2013
CAPO II
 Albo provinciale delle imprese artigiane
Art. 13
3. L'A.I.A. è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del registro delle imprese dall' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 14 bis e 14 ter.
6. Le imprese non iscritte all'A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'A.I.A. per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.
7. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo.
Note:
1 Comma 11 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 4/2005
2 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 7/2011
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 18, L. R. 2/2012
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 14
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all' articolo 9 del decreto legge 7/2007, convertito dalla legge 40/2007, secondo il modello e le regole tecniche stabilite dalla disciplina statale in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto medesimo.
3. L'ufficio dell'Albo, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, procede all'assegnazione del numero di iscrizione e agli adempimenti conseguenti, anche ai fini previdenziali e assistenziali, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese.
6. Qualora l'ufficio dell'Albo rilevi la carenza di uno o più requisiti dichiarati ai sensi dei commi 1 e 5 in merito alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti medesimi e nei casi previsti dalla legge, trasmette gli atti alla Commissione, la quale procede alle opportune ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. I provvedimenti conseguenti alle ispezioni e ai controlli di cui al comma 6 sono adottati dalla Commissione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica da parte dell'ufficio dell'Albo e notificati all'impresa artigiana, all'INPS e all'INAIL nel termine di quindici giorni dall'adozione degli stessi. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.
8. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 7 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 7/2011
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 4, L. R. 7/2011
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 79, comma 15, L. R. 7/2011
4 Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 5, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 14 bis
1. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a segnalarlo all'ufficio dell'Albo competente per territorio.
2. La Commissione, acquisita la documentazione dall'ufficio dell'Albo, dispone eventuali ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, e adotta il provvedimento entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione da parte dell'ufficio dell'Albo. Il provvedimento è notificato alle amministrazioni competenti e all'impresa artigiana interessata, nel termine di quindici giorni dall'adozione ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 16.
3. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 7/2011
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 4/2013
Art. 14 ter
1. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari e affini, o da un amministratore di sostegno dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi, ove ne ricorrano i presupposti, della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore. La richiesta di cui al comma 1 è presentata entro sei mesi dalla data dell'evento di cui al comma medesimo.
3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati i casi di conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. conseguenti alla sospensione dell'attività artigiana per cause oggettive o di forza maggiore.
4. L'impresa artigiana che svolge attività stagionale in via esclusiva o prevalente mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende l'attività svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare.
6. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 5, la cancellazione decorre dalla data del relativo provvedimento adottato dalla Commissione.
8. La Commissione dispone eventuali ispezioni e controlli, adotta e notifica i provvedimenti secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 14, comma 7. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.
9. Le richieste per la conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. e per la cancellazione dall'A.I.A. con effetto retroattivo sono presentate mediante la comunicazione unica.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 7/2011
2 Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 17
1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;
b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;
c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;
d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5;
4. Qualora i Comuni rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, agli uffici dell'Albo e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 7/2011
2 Derogata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 79, comma 4 bis, L. R. 7/2011
3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 16, comma 2, L. R. 7/2012
4 Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 4/2013
5 Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 60, comma 1, L. R. 21/2013
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
CAPO III
 Commissioni per l'artigianato
Art. 18
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le Commissioni possono avvalersi dell'attività istruttoria dei Comuni.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2011
2 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 19
3. Le designazioni di cui al comma 2, lettera a), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.
4. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per la nomina o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.
5. I componenti di cui al comma 2, lettera a), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione.
6. Le Commissioni, nella seduta di insediamento, eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri di cui al comma 2, lettera a). In entrambe le votazioni risulta eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.
7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La carica di Presidente della Commissione non può essere ricoperta per più di due mandati, anche non consecutivi.
9. Il segretario della Commissione e un suo sostituto, individuati tra il per-sonale di cui all'articolo 3, comma 2, sono nominati con il decreto di cui al comma 1.
10. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione dell'ufficio dell'Albo e del segretario della Commissione, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.
11. Al Presidente della Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 100 euro; agli altri componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 50 euro.
12. Ai componenti esterni della Commissione che risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. La medesima indennità spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, gli accertamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), in un comune diverso da quello di residenza.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 7/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 7, L. R. 7/2011
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 14/2017
4 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 14/2017
5 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 19, lettera d), numero 1), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 19, lettera d), numero 2), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 19, lettera d), numero 3), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
CAPO IV
 Commissione regionale per l'artigianato
Art. 21
1. Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell'artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 7/2011
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
3 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
7 Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
8 Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 10/2014
9 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
10 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
11 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 14/2017
Art. 22
1. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione regionale.
4. Le designazioni di cui al comma 2, lettera c), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.
5. La Commissione regionale è convocata dal suo Presidente.
6. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.
7. La Commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), il Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.
8. I componenti di cui al comma 2, lettera c), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione regionale.
9. Per la validità delle riunioni della Commissione regionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Al Vicepresidente della Commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 150 euro. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 75 euro.
12. Ai componenti esterni della Commissione regionale, qualora risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione stessa, spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 7/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 8, L. R. 7/2011
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
CAPO V
 Maestro artigiano e bottega scuola
Art. 23
 (Maestro artigiano)
1. È istituito il titolo di maestro artigiano.
6. L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento e l'annotazione nell'A.I.A.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 18/2003
2 Comma 3 abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3 Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
4 Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 23 bis
2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché i titolari o il socio lavoratore siano in possesso del titolo di maestro artigiano.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3, i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 7/2011
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 30, comma 1, L. R. 4/2013
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 1, L. R. 3/2015