Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
CAPO II
 Funzioni in materia di artigianato
Art. 2
 (Funzioni della Regione)
2. L'Amministrazione regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione in materia di artigianato, attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale.
3. Ai sensi della presente legge si intendono per organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province del Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese artigiane appartenenti alla minoranza slovena nelle province di Gorizia e di Trieste.
4. Per le finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale si avvale anche della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
Art. 4
 (Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate)
2. Con la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le spese di cui al comma 1; dette spese sono anticipate dalle Camere di commercio e rimborsate annualmente dalla Regione con le modalità stabilite nella convenzione medesima.
4. Alle Camere di commercio, in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 2, sono dovuti i diritti di segreteria connessi alla tenuta dell'A.I.A., a titolo di parziale finanziamento delle spese di cui al comma 1.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 7/2011
2 Parole soppresse alla lettera a) del comma 3 da art. 24, comma 1, L. R. 4/2013
3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Parole soppresse alla lettera a) del comma 3 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.