Art. 80
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui ai titoli IV, V e VI entrano in vigore l'1 gennaio dell'anno successivo alla data della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.