Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 77
 (Norme transitorie)
1. Le imprese, i consorzi e le società consortili artigiane che risultino iscritti, rispettivamente, all'albo di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, e alla separata sezione dell'albo di cui agli articoli 31 bis e 31 ter della medesima legge regionale 6/1970, sono di diritto iscritti all'albo istituito dall'articolo 13 della presente legge.
2. Le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto si intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'articolo 27.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 7, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 6/1970 e relativa disciplina attuativa in materia di modulistica e di procedure per l'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A., nonché le disposizioni contenute nell'allegato alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17.
4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 6/1970, durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni, costituite con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 19 e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La Commissione regionale per l'artigianato, costituita ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 6/1970, dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione regionale, costituita con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 22 e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Le Commissioni d'esame costituite ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 21/1991 durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione d'esame costituita con le modalità e nella composizione definite con il regolamento di cui all'articolo 26, comma 4, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
9. Il Comitato di gestione costituito ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28/1992 dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del Comitato costituito con le modalità e nella composizione previste all'articolo 47, comma 2, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
10. Il Comitato tecnico costituito ai sensi dell' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del Comitato tecnico costituito con le modalità e nella composizione previste all'articolo 53, comma 2, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
13. Le società in accomandita semplice già iscritte all'albo di cui all' articolo 2 della legge regionale 6/1970, in mancanza del requisito relativo al possesso dei requisiti indicati all'articolo 8 della presente legge da parte della maggioranza dei soci, devono regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
14. I fondi assegnati ai Consorzi garanzia fidi per la costituzione della società a responsabilità limitata di cui all' articolo 57, comma 2, della legge regionale 29/1996, nel caso di estinzione della società medesima possono essere utilizzati dai consorzi medesimi per la costituzione del consorzio di cui all'articolo 60.
15. Tutti i riferimenti normativi alla legge regionale 6/1970 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 13, stabilita da art. 19, comma 1, L. R. 18/2003
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 2, comma 26, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3 Comma 7 ter aggiunto da art. 2, comma 26, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.