Art. 75
(Regolamenti d'esecuzione)
1. Con uno o pił regolamenti d'esecuzione da emanarsi entro centottanta giorni dal termine di cui all'articolo 80, comma 2, sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalitą d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 42 bis, 45, 50, 51, 54, 55, 55 bis, 56, 57, 60 bis, 61, 62, 64, 71 e 72.
2. Ai sensi dell'
articolo 34 della legge regionale 7/2000, i regolamenti possono prevedere che, al fine dello svolgimento dell'attivitą istruttoria, l'Amministrazione regionale stipuli convenzioni con societą o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietą, tecnici e organizzativi, selezionati tramite procedure a evidenza pubblica.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 18/2003
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 72, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 72, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 15, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 4/2014
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 20, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.