Art. 54 bis
(Contributi per l'artigianato tipico)
1. Al fine di sostenere le produzioni artigianali tipiche fortemente legate al territorio regionale, quali espressione di identificazione di un luogo, comunitā o cultura, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle imprese artigiane operanti nelle produzioni tipiche, contributi a fondo perduto nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 75 sono individuati i settori appartenenti alle produzioni artigianali tipiche.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 11, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 5/2026