Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 44 bis
1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all' articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformitą dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivitą ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformitą dell'opera al progetto presentato.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 4/2005
2 Comma 1 sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 7/2011