Art. 44
(Modalitą e misure d'intervento)
1. Gli incentivi sono concessi nei limiti di intensitą di aiuto consentiti dalla normativa dell'Unione europea per le piccole e medie imprese, comprese le eventuali maggiorazioni spettanti in caso di ammissione di tutto o parte del territorio regionale alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
1 bis. I contributi per gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente
2 bis. Per la rendicontazione della spesa i beneficiari degli incentivi presentano la documentazione di spesa in originale ovvero in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo e corredata di una dichiarazione del beneficiario che ne attesti la corrispondenza alla documentazione originale. L'Amministrazione ha facoltą di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali ove sia stata prodotta documentazione di spesa in copia.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 18/2003
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 4/2005
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 48, comma 1, L. R. 7/2011
4 Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 8, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 8, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 8, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015
10 Comma 2 abrogato da art. 40, comma 1, L. R. 6/2021