Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 40 bis
1. L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2011
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 4/2013
3 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 9, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
4 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 9, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.