Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 37
2. Al responsabile di panificazione è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 7/2011
2 Comma 4 abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
5 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014
6 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 46, comma 1, L. R. 3/2015