Art. 3
(Funzioni delegate alle Camere di commercio)
1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane, di seguito denominato A.I.A., sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, presso ogni Camera di commercio sono istituiti la Commissione per l'artigianato e l'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane. Gli addetti dell'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane sono individuati fra il personale della Camera di commercio nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.
3. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e ciascuna Camera di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformitą ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 79, comma 1, L. R. 7/2011
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.