Art. 26
(Conseguimento della qualificazione professionale di estetista)
1.
La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:
a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;
b) una anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;
c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare, di titolare di impresa non artigiana o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.
c bis) un corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere - estetista seguito da un corso annuale per tecnico dei trattamenti estetici, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'
articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53).
1 bis. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
1 ter. Il corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore del benessere - estetista e il corso annuale per tecnico dei trattamenti estetici sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione e al corso di specializzazione di cui al comma 1, lettera a).
3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito del sistema regionale della formazione di cui alla
legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).
4. Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 e la composizione della commissione d'esame. Con decreto del Direttore centrale competente sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati per l'ammissione all'esame.
5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spetta un gettone di presenza pari a 120 euro per giornata d'esame e il rimborso spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 18/2003
2 Comma 2 abrogato da art. 32, comma 4, L. R. 18/2004
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
7 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 3, lettera a), L. R. 27/2014
8 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 3, lettera b), L. R. 27/2014
9 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 3, lettera c), L. R. 27/2014
10 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 3, lettera d), L. R. 27/2014
11 Parole soppresse al comma 3 da art. 44, comma 1, L. R. 3/2015
12 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 25/2016
13 Parole sostituite al comma 3 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021