Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 24
1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attivitā (Scia) le attivitā svolte dalle imprese artigiane elencate nella Tabella A al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attivitā (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivitā e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ).
2. La Scia di cui al comma 1 č presentata al registro delle imprese territorialmente competente contestualmente alla comunicazione unica per l'iscrizione all'A.I.A.. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivitā imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.
3. Per consentire ai Comuni di espletare i controlli sulle attivitā di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia, il registro delle imprese trasmette immediatamente la Scia allo sportello unico per le attivitā produttive e per le attivitā di servizi, di seguito denominato sportello unico, di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivitā produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale); negli altri casi, il registro delle imprese trasmette la Scia all'ufficio dell'Albo per consentire alla Commissione di espletare i controlli e di adottare i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 7.
4. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietā per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attivitā di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attivitā del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessitā. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.
7. Le Camere di commercio sono autorizzate ad adottare il modello unico di Scia di cui al comma 6.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 4/2005
2 Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 13/2009
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 33, comma 1, L. R. 13/2009
4 Articolo sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 7/2011
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 79, comma 5, L. R. 7/2011
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 79, comma 6, L. R. 7/2011
7 Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 16, comma 3, L. R. 7/2012
8 Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
9 Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
10 Parole sostituite al comma 6 da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
11 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 14/2017
12 Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 14/2017
13 Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 14/2017