Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 24
1. Sono soggette a Scia le attivitā svolte dalle imprese artigiane elencate nella Tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attivitā (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivitā e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).
2. La Scia di cui al comma 1 č presentata allo sportello unico per le attivitā produttive territorialmente competente (SUAP) con le modalitā di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivitā produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformitā alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivitā produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
4. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietā per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attivitā di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al SUAP territorialmente competente entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attivitā del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessitā.
5. La Scia č redatta sul modello, reperibile presso il SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e di armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietā rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e indicante la documentazione da allegare.
6. Ai sensi dell'articolo 4 bis del decreto legislativo 222/2016, l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attivitā di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al decreto legislativo medesimo, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 4/2005
2 Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 13/2009
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 33, comma 1, L. R. 13/2009
4 Articolo sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 7/2011
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 79, comma 5, L. R. 7/2011
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 79, comma 6, L. R. 7/2011
7 Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 16, comma 3, L. R. 7/2012
8 Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
9 Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
10 Parole sostituite al comma 6 da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
11 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 14/2017
12 Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 14/2017
13 Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 14/2017
14 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 5/2026