Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 2
 (Funzioni della Regione)
2. L'Amministrazione regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione in materia di artigianato, attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni degli artigiani pił rappresentative a livello regionale.
3. Ai sensi della presente legge si intendono per organizzazioni degli artigiani pił rappresentative a livello regionale quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province del Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni economiche operanti da pił di cinque anni e rappresentative delle imprese artigiane appartenenti alla minoranza slovena nelle province di Gorizia e di Trieste.
4. Per le finalitą di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale si avvale anche della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011