Art. 16
(Ricorsi)
1. Avverso le decisioni delle Commissioni per l'artigianato relative alla tenuta dell'A.I.A. e all'inquadramento previdenziale e assistenziale dei soggetti aventi diritto può essere presentato ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21 entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).
1 bis. Analogo ricorso può essere presentato alla Commissione regionale per l'artigianato avverso i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti di cui all'articolo 30, comma 6, e all'articolo 38, comma 3.
2. Il ricorso di cui al comma 1 ha effetto sospensivo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.