Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 14 bis
1. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a segnalarlo all'ufficio dell'Albo competente per territorio.
2. La Commissione, acquisita la documentazione dall'ufficio dell'Albo, dispone eventuali ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, e adotta il provvedimento entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione da parte dell'ufficio dell'Albo. Il provvedimento è notificato alle amministrazioni competenti e all'impresa artigiana interessata, nel termine di quindici giorni dall'adozione ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 16.
3. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 7/2011
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 4/2013