Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 13
3. L'A.I.A. è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del registro delle imprese dall' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 14 bis e 14 ter.
6. Le imprese non iscritte all'A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'A.I.A. per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.
7. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo.
Note:
1 Comma 11 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 4/2005
2 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 7/2011
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 18, L. R. 2/2012
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.