Art. 13
(Albo provinciale delle imprese artigiane)
1. È istituito, presso ciascuna Camera di commercio della regione Friuli Venezia Giulia, l'A.I.A. al quale sono tenute a iscriversi le imprese aventi i requisiti artigiani. Le società artigiane a responsabilità limitata con pluralità di soci hanno la facoltà di iscriversi all'A.I.A., ricorrendo le condizioni previste all'articolo 10, comma 2.
2. Ai fini della tenuta dell'A.I.A. ciascuna Camera di commercio si avvale della Commissione per l'artigianato, di seguito denominata Commissione, e dell'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, di seguito denominato ufficio dell'Albo.
3. L'A.I.A. è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del registro delle imprese dall'
articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 14 bis e 14 ter.
4.
L'iscrizione all'A.I.A. è costitutiva ed è condizione per:
a) la concessione delle agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano;
b) l'adozione, da parte delle imprese, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all'artigianato;
b bis) l'annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese della Camera di Commercio;
b ter) l'iscrizione del titolare dell'impresa, dei familiari coadiuvanti, di tutti i soci che partecipano all'attività negli Elenchi Nominativi degli esercenti attività artigiana.
5. Ai fini della presente legge è considerato attività artigiana abusiva l'esercizio dell'attività artigiana in assenza della presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A..
6. Le imprese non iscritte all'A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'A.I.A. per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.
7. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo.
Note:
1 Comma 11 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 4/2005
2 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 7/2011
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 18, L. R. 2/2012
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Lettera b bis) del comma 4 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
9 Lettera b ter) del comma 4 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
10 Parole soppresse al comma 5 da art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.