Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 11
 (Organico dell'impresa artigiana)
1. L'impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8, sempreché non superi il limite massimo di venti addetti.
6. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 25 per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, mantengono l'iscrizione all'A.I.A.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 7/2011
2 Lettera d) del comma 5 abrogata da art. 2, comma 8, lettera a), L. R. 14/2023