Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 10
 (Società artigiana)
2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 1, L. R. 7/2011
2 Derogata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 79, comma 3, L. R. 7/2011