Art. 10
(Società artigiana)
1.
È artigiana la società avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita:
a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8;
b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che ciascun socio accomandatario possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice;
c) in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8.
2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 1, L. R. 7/2011
2 Derogata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 79, comma 3, L. R. 7/2011